Art. 2.

      1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

          «Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e degli istituti italiani di cultura all'estero). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».